Legge Regionale Sicilia 28/6/1966 n.14, B.U.R. 2/7/1966 n.31 MARCHIO DI QUALITÀ E PROPAGANDA DEI PRODOTTI SICILIANI. Articolo 1 Omissis [1]. Articolo 2 Omissis [2]. Articolo 3 Omissis [3]. Articolo 4 Omissis [4]. Articolo 5 Omissis [5]. Articolo 6 Omissis [6]. Articolo 7 Omissis [7]. Articolo 8 Omissis [8]. Articolo 9 Omissis [9]. Articolo 10 Omissis [10]. Articolo 11 Omissis [11]. Articolo 12 La spesa annua autorizzata dalla legge 7 ottobre 1950, n. 75, ed il successivo DLP 31 ottobre 1952, n. 25, convertiti nella legge 14 marzo 1953, n. 17, per la propaganda in favore dei prodotti siciliani è aumentata da L. 100 milioni a lire 200 milioni, a partire dall' esercizio finanziario 1966. Articolo 13 Alla copertura delle spese autorizzate dagli articoli 11 e 12 della presente legge e ricadenti nell'esercizio corrente si provvede mediante prelevamento di pari importo dal cap. 85 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l' esercizio anzidetto. Per gli esercizi successivi si provvede utilizzando l' incremento del gettito dell' imposta complementare progressiva sul reddito. Articolo 14 Omissis [12]. Articolo 15 Entro i limiti del 5% dello stanziamento previsto dall' art. 12, l' Assessore per l' industria e il commercio è autorizzato a far eseguire all' Istituto per il commercio estero nonchè ad enti, istituti e ditte specializzate nel settore ed accreditati presso pubbliche amministrazioni, indagini di mercato e conseguenti programmazioni generali e particolari di campagne propagandistiche dei prodotti siciliani. Omissis [13]. Articolo 16 Lo stanziamento previsto all' art. 12, decurtato delle somme impegnate per le esigenze di cui all' art. 15, deve essere utilizzato per il 65% per la propaganda all' estero e per il 35% per la propaganda sui mercati interni, ad esclusione di quello siciliano. Tuttavia, ove esigenze particolari connesse con la necessità di attuare campagne pubblicitarie che abbiano carattere di completezza e di integralità, impongano di modificare dette percentuali, l' Assessore per l' industria e il commercio può provvedere al riguardo con proprio decreto [14]. In ogni caso, però , l' aliquota degli stanziamenti da destinare alla propaganda all' estero, non potrà essere inferiore al 50% della disponibilità. Articolo 17 Le campagne pubblicitarie sono eseguite direttamente dall'Assessorato o attraverso l'Istituto per il commercio estero o attraverso organismi specializzati, o per mezzo di consorzi costituiti dall'Ente fiera del Mediterraneo e dall'Ente fiera di Messina o tra questi e una o più camere di commercio della Regione, sulla base dei programmi indicati al precedente articolo 15. Detti programmi possono avere carattere triennale [15]. Con esclusione dei consorzi di cui al comma precedente, qualora l'esecuzione dei programmi venga affidata ad organi estranei all'Amministrazione statale o regionale, dovrà provvedersi secondo la normativa prevista per l'affidamento dei servizi della pubblica amministrazione [15]. Le campagne pubblicitarie, con le modalità precedentemente indicate, devono essere eseguite con idonei veicoli pubblicitari che abbiano rilevanza per tutto il territorio nell' ambito del quale la propaganda vuole essere attuata e che si rivolgano direttamente al consumatore. Non vanno pertanto compresi fra i veicoli pubblicitari suddetti le agenzie di stampa e i periodici che hanno diffusione prevalentemente locale. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione [16]. [1] Articolo abrogato dall'articolo 139 della L.R. n. 4 del 16-04-2003. [2] Articolo abrogato dall'articolo 139 della L.R. n. 4 del 16-04-2003. [3] Articolo abrogato dall'articolo 139 della L.R. n. 4 del 16-04-2003. [4] Articolo abrogato dall'articolo 139 della L.R. n. 4 del 16-04-2003. [5] Articolo abrogato dall'articolo 139 della L.R. n. 4 del 16-04-2003. [6] Articolo abrogato dall'articolo 139 della L.R. n. 4 del 16-04-2003. [7] Articolo abrogato dall'articolo 139 della L.R. n. 4 del 16-04-2003. [8] Articolo abrogato dall'articolo 139 della L.R. n. 4 del 16-04-2003. [9] Articolo abrogato dall'articolo 139 della L.R. n. 4 del 16-04-2003. [10] Articolo abrogato dall'articolo 139 della L.R. n. 4 del 16-04-2003. [11] Articolo abrogato dall'articolo 139 della L.R. n. 4 del 16-04-2003. [12] Articolo abrogato dall'articolo 1 della L.R. n. 55 del 08-07-1977. [13] Comma abrogato dall'articolo 55 della L.R. n. 127 del 09-12-1980. [14] Comma modificato dall'articolo 55 della L.R. n. 127 del 09-12-1980. [15] Comma sostituito dall'articolo 4 della L.R. n. 27 del 06-08-1997. [16] Vedi articolo 55 della L.R. n. 127 del 09-12-1980.