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Legge Regionale Sicilia 28/12/2004 n.17, B.U.R. 31/12/2004 n.56

Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005 [1].

Articolo 56

Distretti produttivi .
1. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo, adotta con proprio decreto le modalità e i criteri per il riconoscimento dei distretti produttivi.
2. Ai fini del riconoscimento è necessario che il sistema produttivo ricomprenda un numero di imprese artigiane e piccole e medie imprese non inferiore a cinquanta e un numero di addetti complessivo non inferiore a centocinquanta, con un elevato grado di integrazione produttiva e di servizio e sia in grado di esprimere capacità di innovazione, comprovata dalla presenza di imprese leader nei singoli settori.
3. Il distretto produttivo esprime la capacità degli attori pubblici e privati di promuovere la realizzazione di una serie di progetti strategici ricompresi all'interno di un patto che mira a realizzare lo sviluppo stesso del distretto, in conformità agli strumenti di programmazione comunitaria, nazionale e regionale.
4. I soggetti che possono concorrere alla formazione di un distretto produttivo sono:
a) enti locali;
b) imprese con sede nel territorio regionale;
c) associazioni di categoria;
d) enti e associazioni pubblici e privati, consorzi, fondazioni, aziende speciali, società a partecipazione pubblica, che svolgono attività nell'ambito della promozione, della ricerca, dell'innovazione finalizzate allo sviluppo del sistema produttivo.
5. Il patto di cui al comma 3 è redatto secondo le modalità ed i criteri stabiliti con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca e ha validità triennale; l'Assessorato successivamente alla presentazione da parte dei soggetti di cui al comma 4 ne verifica la compatibilità economica e la complessiva fattibilità rispetto agli strumenti di programmazione comunitaria, nazionale e regionale.
6. Ai distretti produttivi possono essere attribuiti compiti di:
a) beneficiario finale di provvidenze comunitarie, statali e regionali a sostegno delle imprese consorziate;
b) sportello unico per l'acquisizione, su delega degli enti coinvolti nel procedimento, delle dichiarazioni di autocertificazione e di compatibilità per l'esercizio dell'attività delle singole imprese consorziate;
c) interlocutore, nella programmazione negoziale, dell'Amministrazione regionale, degli enti locali e dell'Amministrazione statale;
d) referente nei rapporti con il mondo bancario, degli enti pubblici gestori di fondi e dei consorzi fidi, per la stipula di convenzioni per l'erogazione di servizi, di finanziamenti ed incentivi e nel settore del credito a lungo e breve termine;
e) interlocutore, per la stipula di apposite convenzioni, delle università e degli altri organismi pubblici e privati in materia di ricerca, innovazione, certificazioni di qualità, brevetti, servizi informatici e telematici, formazione d'eccellenza collegata alle filiere distrettuali e strategie di internazionalizzazione dei prodotti;
f) referente delle istituzioni, imprese e centri di eccellenza esteri, nei Paesi che il distretto ritiene strategici ai fini della propria penetrazione commerciale [15].
7. Ai distretti produttivi si applicano le medesime disposizioni fiscali, contabili, amministrative e finanziarie fissate in materia dalle vigenti leggi dello Stato [15].
8. L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato a concedere, nel rispetto delle condizioni previste dai Regolamenti CE n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, in GUCE L 10 del 13 gennaio 2001 e n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, in GUCE L 10 del 13 gennaio 2001, aiuti ai consorzi di piccole e medie imprese e alle società consortili aderenti al patto distrettuale di cui al comma 3, per la realizzazione dei progetti strategici dallo stesso previsti, con le modalità e i criteri individuati con specifici bandi [15].
9. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è, altresì, autorizzato a svolgere azioni di promozione e di informazione nei confronti dei soggetti di cui al comma 4, al fine di incentivare la costituzione dei distretti produttivi [15].