Archivio selezionato : Legislazione Regionale Documento n. 1 di 1 Legge Regionale Sicilia 26/03/2002 n.2, B.U.R. 27/03/2002 n.14 DISPOSIZIONI PROGRAMMATICHE E FINANZIARIE PER L'ANNO 2002. Articolo 89 Casa e premio Sicilia 1. È istituita la Casa Sicilia (d'ora in avanti denominata "Casa"). 2. La Casa ha il compito di promuovere fuori dall'Italia la cultura, l'immagine, le opportunità di impresa ed i prodotti tipici e di qualità siciliani. 3. Le Case sono affidate dal Presidente della Regione, a titolo gratuito, a privati, singoli o associati in qualsiasi forma giuridica, previa convenzione. 4. Il testo della convenzione prevede la durata e i casi di decadenza, gli obblighi cui si sottopongono i gestori nei confronti dell'Amministrazione regionale, compresa la previsione di verifiche, almeno annuali, da parte dell'Amministrazione regionale, i requisiti dei locali in cui hanno sede le Case, le iniziative che annualmente sono obbligatoriamente da condurre e le condizioni per le iniziative liberamente adottate dal gestore. 5. Il testo della convenzione è approvato dalla Giunta regionale su proposta del Presidente della Regione di concerto con gli Assessorati interessati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 6. Per le finalità del presente articolo, gli Assessorati regionali, gli enti locali e quelli sottoposti a vigilanza e tutela della Regione possono condurre iniziative in collaborazione con le Case. 7. I gestori delle Case hanno titolo a partecipare ai programmi regionali di spesa. 8. È istituito il premio Sicilia "Archimede", d'ora in avanti "premio". 9. Il premio è assegnato a eminenti personalità che si siano distinte nel campo della scienza, della cultura, dell'arte, dell'impegno sociale, dell'economia e della difesa dei diritti umani e civili. 10. Il Presidente della Regione nomina con proprio decreto una giuria composta da un massimo di nove componenti. 11. Il Presidente della Regione determina con proprio decreto le modalità organizzative del premio che viene assegnato il 15 maggio di ogni anno. 12. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa annua di 400 migliaia di euro.